I soggetti titolari di partita IVA devono versare entro il prossimo 27 dicembre 2013, l'acconto IVA per l’anno 2013.
L’acconto, va versato utilizzando il modello di pagamento F24, con uno dei seguenti codici tributo:
- 6013 - per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;
- 6035 - per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.
Non è comunque dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a € 103,29.
Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i seguneit soggetti:
- soggetti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno;
- soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
- soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
- soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che applicano il regime di cui all’art.13 della L. n.388/00 (nuove iniziative produttive);
- soggetti nel regime dei “minimi” di cui all’art.1, co. da 96 a 117, della Legge n.244/07;
- soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito o con un debito non superiore a € 117,37 (in quanto l’88% di detto ammontare risulta pari a € 103,29);
- soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.
Per la determinazione dell'acconto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi:
- Metodo storico
- Metodo previsionale
- Metodo analitico
Metodo storico
In base a questa modalità di calcolo, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato per il mese di dicembre 2012 (contribuenti mensili) o per il IV° trimestre 2012 (contribuenti trimestrali).
Dei tre metodi di calcolo, questo è sicuramente quello maggiormente utilizzato.
Metodo previsionale
Con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali.
Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.
Metodo analitico
Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando le operazioni effettuate fino al 20 dicembre.
Autore
Tiziana Colucci
Administrative office manager
Faccio parte della SNAP dal 2005 ed attualmente sono responsabile dell’ ...