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Si conclude la raffica di differimenti in tema di protezione dei dati personali. Scade il 31/7 l'ultimo rinvio degli adempimenti. La normativa sulla privacy rappresenta un caso emblematico dei  segnali etici e morali che il legislatore trasmette alla società attraverso istituti pur leciti, come deroghe, proroghe ed eccezioni disposte in extremis rispetto a norme già operanti. Con il dl n. 173/06 è stata varata nel mese di maggio l'ultima proroga sul dlgs n. 196/03 e sue successive integrazioni e modificazioni. L'applicazione del codice privacy è stata tormentata da una raffica di differimenti di termini disposti con decreti legge su taluni adempimenti rilevanti, a fronte dell'atteggiamento contrario del garante per la protezione dei dati personali, l'authority indipendente con il compito di affermare e difendere i principi e diritti alla base della privacy, ossia la dignità della persona o credibilità delle organizzazioni, il diritto alla riservatezza e il diritto di ciascuno a essere consapevole del regime di circolazione delle informazioni che lo riguardano. Nello specifico, il dl n. 173/06 ha rinviato al prossimo 31 luglio l'adozione, da parte dei soggetti pubblici non economici, di appositi regolamenti per il trattamento di dati sensibili. Infatti, secondo l'articolo 27 del dlgs n. 196/03, gli enti pubblici non economici possono trattare solo i dati sensibili consentiti da leggi e autorizzazioni generali o specifiche rilasciate dal garante. Se tali provvedimenti non specificano le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le categorie di operazioni eseguibili devono essere dettagliati dai suddetti regolamenti interni.

Italia Oggi - L. Proietti - art. pag. 38



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