Dal 2011 lo Stato Italiano introdurrà una grande novità dal punto di vista fiscale ed economico: lo spesometro.
Al fine di monitorare meglio l'evasione fiscale e le entrate dei cittadini, sono messi sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che superano una certa soglia, prevedendo, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, giustificate da scontrino o ricevuta fiscale, il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
Il provvedimento ha previsto che siano comunicate:
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entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
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entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
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entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.
Devono trasmettere la comunicazione tutti i soggetti passivi Iva per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta:
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per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti
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ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori)
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per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi no rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
Le operazioni per le quali vige l’obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva:
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imponibili,
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non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione - con esclusione di quelle soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale - operazioni assimilate e servizi internazionali),
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esenti (articolo 10 DPR 633/1972).
Rientrano, inoltre, nell’obbligo della comunicazione sia le operazioni soggette al regime del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del reverse charge.
Le operazioni per le quali non vanno inviate le informazioni sono:
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importazioni
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esportazioni già soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale
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operazioni con soggetti black list, già monitorate con apposita comunicazione telematica
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operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti, di mutuo, atti di compravendita di immobili)
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operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate
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operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, già monitorate attraverso i modelli Intra
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passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura.
Sono invece esonerati i contribuenti “minimi”, i quali, però, se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo “spesometro”.
Per la comunicazione dei dati relativi allo Spesometro si dovrà utilizzare il canale telematico Entratel o fisco online, al pari delle altre comunicazioni come Intrastat, comunicazione operazioni con paesi black list, anagrafe tributaria, e con il software dell’agenzia delle entrate che recepirà annualmente il flusso delle informazioni.
Per ciascuna operazione si dovrà indicare l’anno di riferimento dell’operazione, la partita iva, il codice fiscale della controparte, la sede legale, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale o il domicilio fiscale se persona fisica. nel caso di soggetti residenti sarà sufficiente avere solo il codice fiscale del soggetto persone fisica non titolare di partita Iva mentre se i soggetti non sono considerati fiscalmente residenti in Italia allora sarà necessario richiedere una serie aggiuntiva di dettagli come il domicilio fiscale in Italia, lo stato di residenza, oltre al valore e all’ammontare delle operazioni e dei corrispettivi (in caso di operazioni esenti iva) che sono stati movimentati e la tipologia di operazione se non imponibile, esente, esclusa.
Per quanto riguarda la comunicazione per le operazioni 2010, la scadenza prevista inizialmente per aprile, è stata posticipata al 31 ottobre 2011, ed ha ad oggetto le operazioni di importo ricomprese sopra la soglia dei 25,000 euro.
Per la determinazione della soglia per clienti nei confronti dei quali sono state emesse diverse fatture nel corso dell’anno che singolarmente sono sotto la soglia ma cumulativamente la superano, va chiarito che:
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Nel caso di contratti di appalto o fornitura di beni e servizi che derivano da un contratto nel quale sono già stabiliti gli importi, si dovranno comunicare le operazioni, anche se limitatamente a quelle effettivamente fatturate.
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Nel caso di professionisti o titolari di partita Iva che non conoscono effettivamente quale sarà la fatturazione nel corso dell’anno, non essendo legata ad un contratto si dovranno prendere in considerazione gli importo fatturati .
La scadenza per le operazioni dal 2011 in poi è stata fissata nel 30 aprile di ogni anno.
Autore
Tiziana Colucci
Administrative office manager
Faccio parte della SNAP dal 2005 ed attualmente sono responsabile dell’ ...