| Raffaele Donatiello

 

Acquistare un prodotto ad un prezzo eccezionalmente più basso, talvolta non è un "grande affare". Non lo è se, per esempio, tale prezzo è viziato da una precostituita evasione dell'I.V.A. (Imposta sul valore aggiunto).
 
Capita, infatti, che si acceda al sito di un comparatore di prezzi si inserisca un codice di un prodotto, o la denominazione di esso, e nel visualizzare le offerte degli inserzionisti venga fuori quella di uno o più venditori che hanno un prezzo molto più attraente degli altri e, dopo, un pò di titubanza, dopo qualche domanda sul perchè di tanta differenza di prezzo si concluda che il risparmio è l'unico motivo di acquisto su internet. Magari si pensa anche che il venditore si sarà inventato chissà quale artificio evasivo per poter pubblicare un prezzo tanto più basso di altri ma prevale l'istinto al risparmio.
Attenzione: se si pensa di aver fatto un buon affare per il risparmio così non è. Infatti se quel prezzo è frutto di illeciti precostituiti, il fatto di non sapere (o far finta di non sapere) non basta. Se interviene il fisco può chiedere conto per il principio della solidarietà della mancata I.V.A. versata alllo stesso Fisco.
 
Insomma si viene trattati alla stregua del vero evasore.
 
Di seguito la normativa.
 
L'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze del  22  dicembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, così recita:
 
"La solidarieta' nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d'imposta, prevista dall'art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:
a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04);
b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);
c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);
d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02);d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02);
d-bis) pneumatici  nuovi,  di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o  usati,  di  gomma;  gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma (v.d. 4012)."
 
L'art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così recita:
 
"2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta." 
 
Tutto questo si traduce nel fatto che un operatore economico che acquista da una azienda che ha evaso l'Iva nell'importare o nell'acquistare sul mercato interno i beni oggetto della transazione sarà corresponsabile dell'evasione perpetrata a monte. 
Queste norme prevedono appunto che vi sia solidarietà tra acquirente e venditore nella responsabilità per il pagamento dell'Iva, ma solo per determinati settori ritenuti ad alto rischio di evasione.

 



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