Schema unico per gli ordini professionali
Stretta finale sui regolamenti per la privacy degli ordini professionali. Sono ormai alle ultime battute i lavori per la redazione del regolamento in materia di protezione dei dati sensibili e giudiziari che dovrà essere adottato entro il 31 luglio 2006 da tutti gli Ordini professionali in ambito nazionale e distrettuale. Il gruppo di studio composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini nazionali dei notai, avvocati, commercialisti, architetti, psicologi e giornalisti si è riunito giovedì a Roma e ha elaborato le schede tecniche, che costituiscono la parte tecnica del regolamento, comunicando le stesse a tutti gli Ordini sottoposti al controllo del ministero di giustizia per una complessiva approvazione. Il metodo seguito dal gruppo di studio, permetterà di presentare all'approvazione del Garante per la privacy un modello unico a beneficio degli oltre 1.500 enti professionali interessati, i quali poi dovranno personalizzarlo a seconda della base normativa istitutiva. L'adozione del regolamento eliminerà il rischio di dover bloccare il trattamento dei dati personali e giudiziari degli iscritti alla data del prossimo 31 luglio, come stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196 del 2003 (codice della privacy). Dunque, i tempi che il gruppo di studio ha previsto sono strettissimi e tali da garantire il via libera del Garante entro la prima settimana di luglio. La prossima settimana, con l'apporto di tutti i Consigli nazionali sarà possibile definire il documento, seguirà l'inoltro all'Autorità garante per la privacy, l'approvazione e la successiva divulgazione agli enti professionali territoriali. Secondo alcune indiscrezioni, la struttura del modello permette di schematizzare il complesso quadro normativo, che disciplina le competenze degli Ordini professionali, in modo tale da permettere nello svolgimento dei compiti istituzionali il trattamento del dato nel rispetto della libertà e della dignità del soggetto interessato.
Italia Oggi - sabato 17 giugno - C. Cinti art. pag. 43