Scade il 31 marzo il termine per l'adozione delle misure di protezione dei dati. Gli agenti di assicurazione esonerati dal documento della sicurezza L'imminente scadenza dell'ennesima proroga del termine di adozione delle misure di sicurezza previste dalla riforma della normativa sulla privacy (da ultimo prorogato al 31 marzo 2006, con dl 30 dicembre 2005 n. 273), ripropone agli operatori dubbi e quesiti già affrontati in passato. In particolare, torna di attualitè per gli agenti di assicurazione la problematica relativa al Dps (documento programmatico della sicurezza), la cui adozione è prevista a carico del titolare di trattamento elettronico di dati sensibili (attinenti allo stato di salute, alla vita sessuale o adesione a sindacati) o giudiziari (casellario giudiziale, carichi pendenti). Va ribadito che i limiti soggettivi (titolare dei dati) e oggettivi (dati sensibili e giudiziari trattati elettronicamente) che circoscrivono tale obbligo consentono di affermare che esso non incombe, di regola, sugli agenti di assicurazione. Questi ultimi, infatti, trattano i dati personali sensibili dei clienti non in qualità di titolari, qualifica che spetta esclusivamente all'impresa, bensì di responsabili (o talvolta addirittura di incaricati, benchè tale qualifica non appaia coerente con la normativa sulla privacy). L'agente tratta invece in qualità di titolare i dati relativi ai dipendenti, altri collaboratori (subagenti) o fornitori, così come i dati dei clienti eventualmente raccolti e trattati autonomamente rispetto agli obblighi del mandato agenziale, per lo svolgimento di attività commerciali e/o promozionali dell'agenzia, anche successivamente alla cessazione del mandato o dei mandati in corso. Ricordiamo che per questo tipo di trattamenti l'agente deve fornire specifica informativa alla clientela e raccoglierne il necessario consenso.
Italia Oggi - P. Martinello - art. pag. 38