| Tiziana Colucci

1. Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1 Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, tutti i soggetti
passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini
di tale imposta, così come individuate al successivo punto 2.
1.2 Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive,
avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le
seguenti ipotesi:
- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della
trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la
comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la
comunicazione deve essere presentata dallo stesso.
2. Oggetto della comunicazione
2.1 Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e
ricevute dai soggetti passivi di cui al punto 1, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le
condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta
sul valore aggiunto. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le
quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro
tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata. Qualora siano stipulati
più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare
complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
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2.2 Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui
derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti
in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila.
2.3 Per il periodo d’imposta 2010 l’importo previsto dai precedenti punti 2.1 e 2.2 è elevato
ad euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette
all’obbligo di fatturazione.
2.4 Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in
Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio
1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre
2001;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi
dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2.5 Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura,
effettuate fino al 30 aprile 2011.

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