| Tiziana Colucci

Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.

In particolare tale decreto stabilisce che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.

L’articolo 6 del decreto sopra richiamato prevede tuttavia l’istituto del ravvedimento operoso; questo consente al contribuente che non avesse provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge, di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Il Ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse

Nel caso in cui il ravvedimentro avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, bisogna versare:

·        il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);

·        una sanzione ridotta sul diritto non versato nei termini (è necessario contattare l’Ufficio diritto annuale della propria CCIAA per avere le misure esatte della sanzione ridotta applicabile);

·        gli interessi calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dal termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Nel caso in cui il ravvedimentro avviene entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, bisogna versare:

·        Il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);

·        una sanzione - maggiore di quella dovuta per il ravvedimento entro 30 giorni- ma comunque inferiore a quella ordinariamente applicabile sul diritto non versato nei termini (è necessario contattare l’Ufficio diritto annuale della propria CCIAA per avere le misure esatte della sanzione ridotta applicabile);

·        gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dal termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Come versare:

Tramite il modello F24

·        TRIBUTO cod. 3850 - Importo del diritto non versato.

·        INTERESSI cod. 3851 - Interessi moratori devono essere calcolati al tasso legale annuo (tributo x tasso legale x n.giorni)/36500

·        SANZIONE cod. 3852

 

A partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del diritto, alle imprese che non abbiano ancora effettuato il versamento, non verrà rilasciato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Si veda anche la procedura di calcolo del ravvedimento operoso diritto annuale

 



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