| Paolo Cocca

 

Entro il 31 dicembre, gli stati membri dovranno adottare le disposizioni attuative della direttiva 45/2010/UE del 13 luglio 2010, che introduce modifiche alla direttiva 2006/112/CE volte a semplificare ed armonizzare meglio le regole in materia di fatturazione delle operazioni Iva.

Si parte, anche in caso di mancato recepimento, dall’ 01 gennaio 2013. 

All’interno della nuova direttiva si prevede che la fatturazione è soggetta alle norme dello Stato membro nel quale l’operazione si considera effettuata, salvo che il fornitore sia residente in uno Stato membro diverso da quello nel quale l’imposta è dovuta. In base al nuovo disposto vengono esclusi dall’obbligo di fatturazione gli acconti corrisposti in relazione alle cessione intracomunitarie di beni non imponibili nel paese di origine. Inoltre l’obbligo della fattura non sussiste neanche per numerosi operazioni esenti  fatta salva la possibilità di prevedere la fattura per tali operazioni dallo stesso Stato membro.

Il nuovo disposto dell’art. 220 bis prevede inoltre l’introduzione di un nuovo tipo di fattura, denominata semplificata.

Gli Stati membri dovranno permettere l’emissione di tale tipo di fattura quando l’importo della fattura è sotto i cento euro, o dell’equivalente valore tradotto in moneta nazionale;

Il contenuto della fattura semplificata non è definito in termini vincolanti ma l’art. 226-ter stabilisce che gli stati membri devono prevedere l'obbligo di indicarvi almeno i seguenti elementi: data di emissione; identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione o la prestazione; identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi; importo dell'Iva da pagare o i dati che permettono di calcolarlo; nel caso delle note di variazione, il riferimento specifico e univoco alla fattura iniziale e le indicazioni specifiche che costituiscono oggetto di modifica.

Inoltre la direttiva pone particolare attenzione alla fattura elettronica che, secondo il legislatore, potrebbe contribuire a ridurre i costi delle imprese ed a renderle più competitive. Al fine di eliminare ostacoli, viene stabilito che l’autenticità e l’integrità delle fatture elettroniche potranno essere assicurate ricorrendo a nuove tecnologie come ad esempio la trasmissione elettronica di dati (EDI) o la firma elettronica. Il ricorso alla fattura elettronica è comunque, subordinato all’accordo con il destinatario.



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