| Tiziana Colucci

Sostitutiva del 10% operativa per sei mesi. Escluse dallo sgravio le erogazioni per periodi precedenti al 1° luglio Operativa da domani 1° luglio la tassazione agevolata su strordinari, lavoro supplementare e premi di produttività. Il datore di lavoro, fino al termine della fase sperimentale di sei mesi e salvo espressa rinuncia del dipendente, è dunque chiamato ad applicare in busta paga un'imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme complessivamente erogate, nel limite di 3.000 euro lordi, per prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro supplementare e per i premi correlati all'incremento di produttività dell'impresa. Gli importi detassati non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore a fini fiscali e Isee sia del percettore che del suo nucleo familiare. Tali redditi rilevano tuttavia per accedere alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il Sole 24 Ore del lunedì, Norme e Tributi - A. Mastromatteo, B. Santacroce - art. pag.1



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